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Autoveicoli e Patenti di guida

Conferma di validità della patente di guida

Ai sensi della Circolare n. 107 del 14 ottobre 1997 del Ministero del Trasporti, i cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’A.I.R.E. possono richiedere la conferma di validità della patente1 di guida italiana tramite l’Autorità diplomatico-consolare competente per territorio.

Ai sensi dell’art. 126, comma 9, del Codice della Strada, è possibile rinnovare la patente di guida presso questo Consolato Generale a partire da 4 mesi prima della scadenza, a condizione che l’interessato sia regolarmente iscritto all’A.I.R.E. da almeno sei mesi e che la patente non sia scaduta da oltre 5 anni.

Modalità di richiesta

Per ottenere la conferma di validità della patente, l’interessato è tenuto a:

  • sottoporsi a visita medica presso un medico abilitato al rilascio del certificato per il rinnovo della patente di guida. Il relativo costo è interamente a carico del richiedente. Il Consolato Generale NON dispone di medici affiliati o “di fiducia”;
  • inviare per posta la documentazione al seguente indirizzo:

Consolato Generale d’Italia in San Francisco

(all’attenzione Rinnovo Patenti di Guida)

2590 Webster Street, San Francisco, CA,94115

 

In particolare, la documentazione deve includere:

  1. fotocopia chiara fronte/retro della patente di guida italiana, scaduta da non più di cinque anni;
  2. certificato medico di idoneità, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni (vedasi modulo medico). Il modulo può essere compilato anche da due medici diversi (uno per la vista ed uno per l’udito). È ammesso un oculista, mentre non è ammesso un ottico. I medici devono indicare sul modulo di rinnovo la propria iscrizione all’albo professionale, oltre ad apporre la firma;
  3. fotocopia di una prova di residenza (ad esempio, la patente di guida statunitense oppure una bolletta di utenza domestica):
  4. Money order intestato a “Consolato Generale d’Italia a San Francisco” per l’importo totale previsto dalla Tariffa Consolare (Art. 66D);
  5. busta precompilata e preaffrancata tipo “Priority Mail” con tracking number (acquistabile esclusivamente presso USPS), riportante l’indirizzo del richiedente per la restituzione della documentazione.

Il Consolato Generale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi imputabili ai servizi postali.

 

Il Consolato Generale, verificata la documentazione e l’identità del medico certificatore, rilascerà un foglio di rinnovo, che dovrà essere conservato unitamente alla patente di guida originale.

 

Si precisa che i Consolati Italiani NON hanno la possibilità di rilasciare una nuova patente di guida in formato tessera; viene rilasciato esclusivamente un foglio di rinnovo munito di timbro consolare.

 

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Rientro in Italia


I titolari di patente che trasferiscano la propria residenza in Italia sono tenuti a procedere, entro sei mesi dal rientro, al rinnovo ordinario della patente ai sensi dell’art. 126, comma 8, del Codice della Strada, anche qualora l’attestazione rilasciata dal Consolato sia ancora in corso di validità.

Si segnala che questo Consolato Generale NON garantisce che il documento di rinnovo rilasciato sia riconosciuto valido per la guida negli Stati Uniti.

 

IMPORTANTE – SMARRIMENTO O FURTO DELLA PATENTE DI GUIDA:

 

Il Consolato Generale NON può rilasciare duplicati né documenti di guida provvisori.

Per tali casistiche, si rimanda alle istruzioni fornite dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al seguente link: https://www.mit.gov.it/smarrimento-furto-patente

 

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Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/autoveicoli_e_patenti/

  1. Le patenti di guida di tipo A e di tipo B sono valide per 10 (dieci) anni. Qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo (50) anno d’età sono valide per cinque (5) anni. Quelle per coloro che hanno superato il settantesimo (70) anno d’età sono valide per tre (3) anni. Le patenti rilasciate a persone diversamente abili e quelle di tipo C sono valide per cinque (5) anni e per 3 anni (3) a partire dal settantesimo (790) anno d’età.

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