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Autocertificazioni

Per “autocertificazione” si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge 15/1968). Essa rappresenta la possibilità per il cittadino di autocertificare le notizie presenti nel registro pubblico italiano in modo più semplice e con meno oneri.

Le informazioni autocertificabili sono:

  • La data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza;
  • il godimento dei diritti politici;
  • la nascita di un figlio, il decesso del coniuge, di un ascendente o di un discendente;
  • l’iscrizione ad albo o elenco professionale tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
  • lo stato di famiglia, l’esistenza in vita e lo stato civile;
  • il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione di aggiornamento o di qualifica tecnica (solo per titoli di studio o qualifiche professionali ottenute in Italia);
  • la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • il possesso e numero del Codice Fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato;
  • lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e categoria di pensione, la qualità di studente o di casalinga;
  • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari;
  • l’assenza di precedenti penali;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’università quelli che devono essere presentati a qualsiasi titolo agli uffici della motorizzazione civile;
  • i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni nell’ambito di procedimenti di loro competenza.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa solo a cittadini italiani e dei Paesi dell’Unione Europea.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è MAI ammessa per:

  • certificati medici;
  • certificati sanitari;
  • certificati veterinari;
  • certificati di origine;
  • certificati di conformità all’UE;
  • certificati di marchi;
  • certificati di brevetti.

Per una valida autocertificazione occorrono: la dichiarazione, firmata dall’interessato, e la fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario. La dichiarazione si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato).

L’autocertificazione puo’ essere utilizzata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.

L’autocertificazione non puo’ essere utilizzata nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere:
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.