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(ultimo aggiornamento: 17/09/2025)
TRASCRIZIONE IN ITALIA DEGLI ATTI DI NASCITA DI MINORENNI NATI ALL’ESTERO
Ufficio Stato Civile
Email: statocivile.sanfrancisco@esteri.it
Aree di competenza: California Centrale e Settentrionale, Alaska, Hawaii, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington, Territori americani delle Isole Samoa, Territorio americano di Guam, Isole Marianne Settentrionali, Atollo Johnston, Isola di Wake, Arcipelago delle Isole Midway (clicca qui)
Trascrizione in Italia di NASCITE DI MAGGIORENNI avvenute all’estero (clicca qui)
NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La Legge n. 74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 28/03/2025, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e, di conseguenza, anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero.
La nuova disciplina ha introdotto il principio secondo cui chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle condizioni previste dall’art. 3-bis della Legge n. 91/1992.
ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DI CITTADINI ITALIANI.
Il minore nato all’estero da genitore cittadino italiano è considerato cittadino italiano dalla nascita SOLO SE ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Alla data di nascita il minore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana, cioè non possiede né ha diritto di acquistare altra cittadinanza. La documentazione presentata dovrà pertanto dimostrare che il minore non possiede, né ha diritto di acquistare, alcuna cittadinanza diversa da quella italiana. Si ricorda che i nati negli Stati Uniti acquistano, di regola, la cittadinanza statunitense alla nascita in virtù dello ius soli.
- Alla data di nascita del minore, un ascendente di primo o di secondo grado (genitore/nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare che, al momento della nascita del minore, almeno uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana oppure, se deceduto prima della nascita del minore, che la possedeva esclusivamente al momento della morte.
La responsabilità di fornire una valida prova del mancato acquisto di altra cittadinanza, rilasciata dalle competenti autorità di tutti i Paesi nei quali l’ascendente abbia eventualmente risieduto, è esclusivamente a carico del richiedente. Non saranno ritenute sufficienti autodichiarazioni relative al mancato possesso di altra cittadinanza.
Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana di genitori/nonni, clicca QUI
- Un genitore, anche adottivo, cittadino italiano, è stato residente in Italia per almeno DUE ANNI CONTINUATIVI successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio/a. Il genitore cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del figlio/a. Ai fini di tale requisito rileva esclusivamente il periodo di residenza in Italia successivo all’acquisto della cittadinanza italiana.
La responsabilità di fornire idonea documentazione comprovante la residenza è esclusivamente a carico del richiedente.
Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante la residenza in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio/a, clicca QUI
SE UNO DEI PRECEDENTI 3 REQUISITI È SODDISFATTO, SI PUÒ PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DELLA NASCITA SECONDO LE MODALITÀ QUI RIPORTATE.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGEE:
SE NON È SODDISFATTO NESSUNO DEI REQUISITI DI CUI AI PUNTI 1, 2 O 3, IL MINORE NON È CITTADINO ITALIANO DALLA NASCITA, MA PUÒ ACQUISTARE LA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.
NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI DI CITTADINI ITALIANI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA
Il minore nato all’estero da genitore cittadino italiano per nascita, che non possa essere considerato automaticamente cittadino italiano in quanto non ricorre alcuna delle condizioni previste dall’art. 3-bis della Legge n. 91/1992, può acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
- Almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita.
Non rientrano pertanto in questa fattispecie i genitori che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, per matrimonio, per beneficio di legge, per riacquisto o iuris communicatione.
La responsabilità di fornire idonea documentazione comprovante la cittadinanza italiana per nascita del genitore è esclusivamente a carico del richiedente.
Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso della cittadinanza italiana per nascita del genitore, Clicca qui
- Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana ENTRO TRE ANNI dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Modalità di presentazione della DICHIARAZIONE DI VOLONTA’
IMPORTANTE:
Il minore che acquista la cittadinanza italiana per beneficio di legge non è cittadino italiano dalla nascita né iure sanguinis.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 91/1992, la cittadinanza produce effetto dal giorno successivo a quello in cui sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.
Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, della Legge n. 91/1992 può rinunciarvi qualora sia in possesso di un’altra cittadinanza.
NORMA TRANSITORIA PER I MINORENNI ALLA DATA DEL 24/05/2025
È stata inoltre introdotta una disciplina transitoria, prevista dall’art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2025 e successivamente modificato, che consente l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge in favore di determinati soggetti che erano minorenni alla data del 24 maggio 2025.
La dichiarazione può essere presentata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- l’interessato era minorenne alla data del 24 maggio 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 74/2025;
- è figlio di un cittadino italiano per nascita rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della Legge n. 91/1992, ossia riconosciuto cittadino italiano sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, oppure sulla base di domanda presentata previo appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana viene presentata entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 31 MAGGIO 2029.
Si precisa che per entrambi i casi trattandosi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”, il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato Generale.
Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene maggiorenne prima del 31 maggio 2029, dovrà presentare personalmente la dichiarazione entro il medesimo termine.
| La richiesta di primo passaporto potrà essere presentata all’Ufficio Passaporti solo dopo che l’Ufficio di Stato Civile avrà trasmesso l’atto di nascita al competente Comune. Farà fede la mail certificata che l’Ufficio Stato Civile avrà trasmesso al Comune, nella quale i genitori saranno inclusi in copia. Le richieste di trascrizione nascita e richiesta passaporto inviate insieme verranno restituite al mittente |