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AIRE – INFORMAZIONI GENERALI e FAQ

  1. Cosa e’ L’AIRE e chi deve iscriversi?
  2. Entro quando devo presentare la richiesta di iscrizione AIRE?
  3. Data effettiva dell’iscrizione all’AIRE
  4. Stato della richiesta e quanto tempo di vuole per completare l’iscrizione?
  5. Certificati di iscrizione all’AIRE, di Stato Civile (nascite, matrimoni, divorzi, e decessi), ed altri
  6. Figli nati all’estero – Come iscriverli all’AIRE
  7. Rimpatrio in Italia
  8. Assistenza sanitaria per gli iscritti all’AIRE

 

Cos’è L’AIRE, e chi deve iscriversi?

L’AIRE è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. L’iscrizione all’AIRE è obbligatorio per tutti i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all’estero – definita come il luogo con cui si hanno maggiori legami quotidiani – per un periodo minimo di 12 mesi. (art. 6 legge 470/1988)

Non devono iscriversi all’AIRE:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero

L’iscrizione deve essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero ed è necessaria per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche e per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare, ivi compresi il rilascio o il rinnovo del passaporto.

N.B. L’iscrizione all’AIRE può essere trasmessa anche senza un’espressa richiesta da parte del cittadino qualora il Consolato (o il Comune) venga a conoscenza che il connazionale risieda all’estero (chiamato Iscrizione d’Ufficio); In tal caso il connazionale ne sarà informato dal Comune per mezzo di un atto amministrativo.

 

Entro quando devo presentare la richiesta di iscrizione AIRE?

La richiesta di iscrizione all’AIRE deve essere resa dall’interessato all’Ufficio Consolare competente entro 90 giorni dall’arrivo nella circoscrizione Consolare.

 

Qual’è la data effettiva della mia iscrizione all’AIRE?

L’iscrizione all’AIRE decorre dal giorno in cui Consolato riceve la pratica complete di iscrizione AIRE tramite il portale FASTIT. La data di decorrenza di iscrizione all’AIRE non può essere retroattiva rispetto alla data di ricezione della documentazione richiesta per l’iscrizione AIRE.

N.B. Se il connazionale, prima di espatriare, aveva notificato al Comune italiano il proprio trasferimento all’estero, l’iscrizione all’AIRE decorre dal giorno della dichiarazione resa in Comune. N.B. Le dichiarazioni rese al Comune non hanno validità se il connazionale entro 90 giorni dall’arrivo nella circoscrizione Consolare non presenta una richiesta di iscrizione all’AIRE al Consolato territorialmente competente all’estero.

Si sottolinea peraltro come la dichiarazione di espatrio sia facoltativa, mentre è un obbligo del cittadino che espatria rendere la dichiarazione all’Ufficio consolare di residenza all’estero.

 

Stato della richiesta e quanto tempo di vuole per completare l’iscrizione?

È possibile verificare lo stato della richiesta AIRE richiedendo la visualizzazione della propia scheda consolare/anagrafica tramite il portale FASTIT. Per ulteriori informazioni riguardo la richiesta AIRE, si puo’ inviare una email ad anagrafe.sanfrancisco@esteri.it

 

Certificati di iscrizione all’AIRE, di Stato Civile (nascite, matrimony, divorzi, e decessi), ed altri

Per informazioni al riguardo, visitare la pagina “CERTIFICATI” – cliccare qui

 

Figli nati all’estero. Come posso iscriverli all’AIRE?

I figli minori nati all’estero dei cittadini italiani vanno iscritti all’AIRE tramite la trasmissione della richiesta di trascrizione dell’atto di nascita. Il nostro ufficio provvederà a preparare e trasmettere la richiesta di iscrizione all’AIRE insieme all’atto di nascita stesso. Visitare la pagina web dell’ufficio Stato Civile per le istruzioni al riguardo.

Nota Bene: qualora gli atti di nascita non andassero trascritti in Italia prima del compimento di 18 anni, gli stessi dovranno provvedere alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.

 

Rimpatrio in Italia

Nel caso di rimpatrio il cittadino dovrà recarsi personalmente presso il Comune italiano in cui si stabilisce la nuova residenza per effettuare la cancellazione dall’AIRE, e l’iscrizione all’APR (anagrafe della popolazione residente in Italia). Successivamente il Comune in Italia confermerà l’avvenuta cancellazione dall’AIRE direttamente al Consolato Generale a San Francisco.

Nota Bene: il Consolato NON rilascia certificati di rimpatrio in quanto essi vanno ora sostituiti dalle autocertificazioni.

CLICCARE QUI per scaricare le istruzioni e l’autocertificazione relative all’esenzione dai diritti doganali per l’importazione dei beni personali.

 

Assistenza sanitaria per gli iscritti all’AIRE

Tutti i cittadini italiani iscritti all’AIRE perdono l’accesso all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero. Si consiglia per il periodo di soggiorno all’estero, nonché’ per i viaggi in Italia, di tutelarsi per la copertura sanitaria con una polizza assicurativa privata.

L’accesso all’assistenza sanitaria si può comunque riacquistare solo dopo che il cittadino avrà ristabilito la propria residenza in Italia, e dopo che il Comune avrà confermato la sua avvenuta l’iscrizione nell’APR (l’Anagrafe della Popolazione Residente).

In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE prevede l’erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Tale assistenza è, però, limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare a condizione che i soggetti non abbiano una propria copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Non possono essere erogate cure programmate.

In questi casi il connazionale deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

  • di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche’ di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE, OPPURE
  • di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

N.B. Il presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie non deve piu’ essere attestata dall’Autorita’ consolare.

NOTIZIA del 27/09/2018 – cliccare qui per ulteriori precisazioni sull’assistenza sanitaria urgente in Italia

Per ogni altra informazione sull’assistenza sanitaria ai cittadini italiani iscritti all’Aire, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/