Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Cambiamento nome, cognome, sesso

Cambiamento nome, cognome, sesso

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE: nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere ECCEZIONALE, pertanto le richieste potranno essere ammesse SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di situazioni oggettivamente RILEVANTI, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da SOLIDE e SIGNIFICATIVE motivazioni : cognomi o nomi RIDICOLI o VERGOGNOSI o che RIVELANO ORIGINE NATURALE.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Secondo la legge italiana le donne coniugate mantengono sempre il cognome da nubile, come da atto di nascita.

ATTENZIONE se la donna assume il cognome del marito all’atto del matrimonio negli Stati Uniti d’America, crea una differenza di dati di identità tra quelli registrati nell’anagrafe italiana (che sono gli unici validi per l’Italia e per il Consolato) ed in quella statunitensi.

Per qualsiasi certificazione/documentazione amministrativa italiana nonché sui documenti d’identità italiani il cognome di riferimento sarà sempre quello riportato sull’atto di nascita (cognome da nubile).

Il passaporto italiano consente l’annotazione a margine (pagina 4) del cognome del marito, a richiesta dell’interessata. Questa annotazione NON costituisce un cambio di cognome.

CAMBIO COGNOME: Per ottenere l’aggiunta ufficiale e formale del cognome del coniuge all’anagrafe italiana e sui documenti italiani è necessario presentare istanza di cambio cognome alla Prefettura, secondo la procedura di seguito indicata.

COMPETENZA A PROVVEDERE: la competenza a provvedere sulle domande e’ riservata unicamente in Italia al PREFETTO della PROVINCIA nel luogo di residenza o di trascrizione dell’atto di nascita del richiedente. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sara’ autorizzato con DECRETO del PREFETTO.

RICHIEDENTI: le domande possono essere presentate solo da cittadini ITALIANI.

Procedura

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Prefettura competente o tramite questo Consolato Generale anticipando tutta la documentazione in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica statocivile.sanfrancisco@esteri.it.

Una volta esaminata la documentazione con esito positivo, si dovrà trasmettere la documentazione ORIGINALE via posta ordinaria/corriere unitamente a:

  • ricevuta di pagamento della prevista tassa (Vedi Tariffa Consolare – imposta di bollo);
  • istanza scaricabile dal sito della Prefettura di competenza accompagnata da copia del documento d’identità italiano in corso di validità e da cui sia rilevabile la firma del titolare;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione scaricabile dal sito della Prefettura competente;
  • dichiarazione di assenso da parte dei co-interessati per i maggiorenni;
  • documentazione utile per motivare la richiesta;
  • in caso di minorenni, la richiesta e la relativa documentazione dovrà essere presentata e sottoscritta da entrambi i genitori;
  • documentazione originale di cambio del nome e/o cognome effettuato negli Stati Uniti d’America, debitamente apostillata e tradotta in italiano;
  • dichiarazione di assenza dei carichi pendenti e mancanza di pregiudizio;
  • qualora si sia in possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana, certificato del casellario giudiziale in originale rilasciato dall’Autorità straniera del Paese di cui si è cittadini.

Su richiesta della Prefettura interessata potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione.

Il richiedente riceverà dal Prefetto, per il tramite del Consolato, il decreto di autorizzazione all’affissione del cambio o modifica di nome o cognome. Se la domanda è stata inoltrata direttamente dall’interessato presso la Prefettura, il Consolato provvederà comunque alla notificata all’interessato/a.

In seguito, il Consolato Generale procede all’affissione del decreto per trenta giorni  sull’Albo Consolare per consentire eventuali opposizioni, previste dalla normativa (articolo 84 e succ. D.P.R. n. 396 del 2000).

Al termine dell’affissione, questo Consolato Generale, restituisce al Prefetto un esemplare del predetto decreto con una relazione attestante l’avvenuta affissione.

L’interessato riceverà dunque, o direttamente dalla Prefettura o per il tramite del Consolato, il decreto definitivo di autorizzazione del cambio o della modifica del nome o del cognome, che dovrà essere annotato a margine dell’atto di nascita dal Comune italiano dove l’atto stesso risulta trascritto.

La notifica del provvedimento potrà essere inoltrata al Comune italiano o d’ufficio o su richiesta dell’interessato per il tramite del Consolato. A conferma dell’avvenuta annotazione da parte del Comune sarà possibile il rilascio dei nuovi documenti d’identità con i dati anagrafici aggiornati.

Tutte le informazioni, compresi i formulari da compilare per la richiesta, sono reperibili sul sito delle Prefetture, alla voce “Cambio Nome/Cognome”.

Cambio del nome/cognome a seguito di sentenza

Nel caso in cui il cambio del nome/cognome sia avvenuto tramite una sentenza pronunciata all’estero, si potrà richiedere direttamente la trascrizione al Comune, con annotazione nell’atto di nascita, anche per il tramite di questo Consolato. La documentazione necessaria è la seguente:

1.Istanza di cambio nome a questo Consolato Generale;

2.Domanda di trascrizione della sentenza;

3.Copia autentica della sentenza, emessa dal  Tribunale o autorità giudiziaria competente, debitamente legalizzata con apostille dello Stato dove ha sede il Tribunale;

4.Traduzione giurata in italiano effettuata da un traduttore professionista;

  1. Fotocopia del passaporto in corso di validità, possibilmente italiano del richiedente.

 

In mancanza di una sentenza straniera, il cittadino italiano che intenda cambiare il proprio nome o cognome potrè presentare, in base agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 396 del 03/11/2000, una domanda al Prefetto del luogo di ultima residenza o del luogo in cui si trova l’atto di nascita, esponendo le ragioni a fondamento della richiesta e corredandola di documentazione a supporto.

Non è necessario l’intervento di questo Consolato Generale per la redazione e l’inoltro della domanda di cui trattasi.

 

Cambio del nome per cambio sesso

Le richieste di cambiamento del nome che accompagnino richieste di cambiamento di sesso vanno presentate direttamente al Tribunale italiano competente per il Comune di nascita o di trascrizione del proprio certificato di nascita.

ATTENZIONE: i tempi complessivi della procedura dipendono esclsuivamente dalla Prefettura competente. Il decreto diventerà efficace solo dopo le trascrizioni e annotazioni da parte del Comune nei propri registri.

Il Consolato Generale provvederà quindi alle varizioni solo dopo aver ricevuto conferma di trascrizione da parte del Comune.

A seguito del cambiamento di nome e/o cognome da paret del Comune, i documenti in possesso dell’interessato/a perderanno validità ed efficacia. Sarà quindi necessario restituire il passaporto e carta di identità rilasciati con il nome non più valido, anche se non scaduti, e ottenerne di nuovi.

Chi possiede un codice fiscale italiano rilasciato con il vecchio nome dovrà ottenere uno nuovo con le nuove generalità.

 

Per maggiori informazioni: sito web del Ministero della Giustizia