A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della Legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina più la perdita della cittadinanza italiana, a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 della Legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.
I connazionali iscritti all’anagrafe di questo Consolato Generale potranno inviare all’ufficio cittadinanza la copia del proprio certificato di naturalizzazione per aggiornare la propria posizione (per il formulario, clicca qui).
Coloro che hanno perso la cittadinanza italiana possono riacquistarla: