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Cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”

La cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando viene accertata la discendenza da cittadino italiano e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, secondo le diverse Leggi che si sono succedute nel tempo. La cittadinanza italiana si trasmette di padre in figlio per un massimo di due generazioni. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.

L’attuale Legge in materia di cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992 n. 91), entrata in vigore il 16 agosto 1992, consente di avere più di una cittadinanza. Prima del 16 agosto 1992, invece, secondo la Legge del 13 giugno 1912 n. 555 allora in vigore, il cittadino italiano che acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera per naturalizzazione perdeva la cittadinanza italiana e con lui la perdevano i figli minori conviventi che acquistavano la cittadinanza straniera (art. 12, comma 2, Legge n. 555/1912). Secondo le nuove linee interpretative emanate dal Ministero dell’Interno con Circolare del 3 ottobre 2024, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione, la perdita della cittadinanza italiana da parte del cittadino che si è naturalizzato prima del 16 agosto 1992, comporta la perdita della cittadinanza italiana anche per il figlio minore che avesse già la cittadinanza straniera per nascita (ius soli).

Tale naturalizzazione determina l’interruzione della trasmissione della cittadinanza e quindi l’impossibilità di essere riconosciuti cittadini italiani, salvo che si dimostri il riacquisto secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della Legge n. 555/1912, richiamate dallo stesso art. 12 (questo articolo richiama gli artt. 3 e 9 della stessa Legge, che prevedono ipotesi di acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana, come per esempio: – servizio militare in Italia o impiego per lo Stato Italiano; -residenza in Italia con dichiarazione entro un anno dal compimento della maggiore età di elezione della cittadinanza italiana; – dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza straniera e residenza in Italia entro un anno dalla rinuncia; – dopo due anni di residenza in Italia.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato in data 28 marzo 2025 il decreto legge n. 36 recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. Tale decreto modifica l’articolo 3 della Legge 91/1992 introducendo, all’articolo 3-bis, le condizioni per cui è attualmente processata la domanda di cittadinanza, quali:

  1. a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  2. b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  3. c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
  4. d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
  5. e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.».

Per presentare la domanda di cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) occorre prenotare un appuntamento, solo ed esclusivamente tramite il portale Prenot@Mi (Home Page – Prenot@Mi), realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. L’appuntamento dovrà essere confermato dall’utente direttamente sul portale tra il decimo ed il terzo giorno prima della data fissata, pena la cancellazione dell’appuntamento stesso.

Il giorno dell’appuntamento il richiedente non dovrà recarsi in Consolato ma verrà contattato telefonicamente dal Consolato. Solo dopo il colloquio, si potrà spedire la domanda di riconoscimento di cittadinanza (formulari e documentazione a supporto, come indicato nella Checklist), via posta, verificando che sia ben visibile sul plico la data di spedizione. Se l’istanza risulterà inviata precedentemente alla data dell’appuntamento il plico sarà restituito, a spese del mittente, senza alcuna valutazione.

Sulla busta si dovrà indicare, oltre all’indirizzo e al proprio nome, anche la data dell’appuntamento e il codice di prenotazione generato dal sistema Prenot@Mi.

I formulari da allegare alla domanda sono disponibili qui: Form 1, Form 2, Form 3 e Form 4.

L’ufficio, acquisita la domanda, invierà via e-mail la ricevuta del pagamento che sarà riscosso a prescindere dall’esito della valutazione della documentazione.

Le domande rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa, corredate da una documentazione completa e corretta, saranno definite entro i successivi 24 mesi.

Al termine dell’istruttoria, il Consolato Generale comunicherà all’interessato, via email, l’esito della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, la documentazione sarà conservata agli atti del Consolato Generale e non potrà essere restituita.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (CHECKLIST)

Il figlio di genitore nato in Italia può presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza diretta seguendo la procedura QUI descritta.

 

IMPORTANTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY: nel presentare la documentazione a questo Consolato Generale d’Italia a San Francisco, si conferma di aver letto e compreso le informazioni contenute nella normativa sulla privacy riguardante il trattamento dei dati personali che saranno presentati ai nostri uffici, ai sensi del Regolamento UE (RGPD).