Ufficio Cittadinanza
Email: cittadinanza.sanfrancisco@esteri.it
AVVISO IMPORTANTE
Informiamo i nostri utenti che – a causa delle recenti e significative modifiche legislative, approvate il 28 marzo e il 23 maggio 2025, rispettivamente dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento (DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36 – Normattiva and LEGGE 23 maggio 2025, n. 74 – Normattiva) – alla luce delle istruzioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, questo Consolato Generale darà priorità agli appuntamenti per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza già prenotati entro le ore 23.59 (ora italiana) del 27 marzo 2025.
Pertanto, il Consolato Generale sospende temporaneamente la programmazione di nuovi appuntamenti, tramite il portale Prenot@mi, per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
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⚠️ ATTENZIONE: L’ISTANZA DOVRÀ ESSERE COMPLETA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. ISTANZE INCOMPLETE VERRANNO RIGETTATE E DOVRÀ ESSERE FISSATO UN NUOVO APPUNTAMENTO CON RELATIVO NUOVO PAGAMENTO.
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Per informazioni generali sulla cittadinanza italiana e sui suoi diversi modi d’acquisto, si prega di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Questo Consolato Generale non offre servizi legali per la preparazione e la richiesta di documentazione necessaria per le istanze di cittadinanza.
Email o messaggi telefonici relativi a richieste di appuntamento e/o allo status della pratica in trattazione non saranno presi in considerazione.
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INTRODUZIONE GENERALE
L’attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 1992, così come la precedente Legge n. 555 del 1912, si basa sul principio dello ius sanguinis, ovvero sulla trasmissione della cittadinanza per discendenza da cittadino italiano.
In particolare, l’articolo 1 della Legge n. 91/1992 stabilisce che:
“È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani”.
La Legge n. 91/1992 è stata, tuttavia, recentemente modificata dal Decreto-Legge n. 36/2025, convertito con modifiche dalla Legge n. 74/2025, che ha introdotto (a) limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza italiana. In base a queste modifiche, il riconoscimento della cittadinanza richiede ora un legame effettivo con la comunità nazionale.
(a) Limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza per i nati all’estero
Il nuovo articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 91/1992 stabilisce che “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ED è in possesso di altra cittadinanza”.
(a.1) Eccezioni a tali limitazioni
Nonostante quanto evidenziato sopra, lo stesso articolo 3-bis, prevede alcune eccezioni che consentono il riconoscimento della cittadinanza alla nascita, anche per chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza, nei seguenti casi:
- La cittadinanza italiana è riconosciuta sulla base di una domanda (amministrativa o giudiziale) presentata entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, oppure in base a una domanda presentata su appuntamento confermato all’interessato entro la stessa data.
(Art. 3-bis, comma 1, lett. a, a-bis e b Legge 91 del 1992)
- Il genitore o il nonno del richiedentepossiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.
(Art. 3-bis, comma 1, lett. c Legge 91 del 1992) - Un genitore (anche adottivo), cittadino italiano,è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
(Art. 3-bis, comma 1, lett. d Legge 91 del 1992)
(b) Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
Le modifiche introdotte dal D.L. n. 36/2025, così come convertito dalla L. n. 74/2025, hanno introdotto anche casi di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge, rivolti in particolare ai minori nati all’estero, figli di cittadini italiani per nascita che non trasmettono automaticamente la cittadinanza (ossia minori che NON rientrano nelle condizioni previste dall’art. 3-bis, v. sub (a1), per il riconoscimento della cittadinanza alla nascita).
Tali minori possono ottenere la cittadinanza nei seguenti casi:
(b.1) Dichiarazione di volontà dei genitori entro un anno dalla nascita o dalla filiazione (Art. 4, comma 1-bis, lett. b, della L. 91/1992)
Il minore può acquisire la cittadinanza italiana se:
- almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita;
- entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontàper l’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
(b.2) Dichiarazione entro il 31 maggio 2026 (Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025, convertito con modifiche dalla L. 74/2025)
Questa possibilità riguarda coloro che soddisfano tutti i requisiti sotto elencati:
- erano minorenni alla data del24 maggio 2025 (entrata in vigore della L. 74/2025);
- sono figli di cittadini italiani per nascita, la cui cittadinanza è stata riconosciuta a seguito di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 (oppure con appuntamento confermato entro tale data);
- i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro il 31 maggio 2026. Se il minore compie 18 anni prima di tale data, la dichiarazione dovrà essere presentata personalmente dal diretto interessato entro il 31 maggio 2026.
📌 Nei casi di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge la cittadinanza NON è acquisita dalla nascita, ma a partire dal giorno successivo alla dichiarazione resa presso il Consolato.
Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana
Infine, si segnala che l’art. 17, comma 1, della Legge 91/1992, come modificato dalla L. 74/2025, ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana tramite apposita dichiarazione.
Questa opportunità è riservata a:
- persone nate in Italia o che hanno risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi, e
- hanno perso la cittadinanza italiana prima del 16 agosto 1992, per uno dei seguenti motivi:
- naturalizzazione in un Paese straniero;
- rinuncia alla cittadinanza italiana a seguito di acquisizione involontaria di una cittadinanza straniera;
- perdita della cittadinanza da parte del genitore convivente, in caso di figli minori.
⚠️ Non possono beneficiare di questa possibilità coloro che hanno rinunciato o perso la cittadinanza italiana a partire dal 16 agosto 1992, per qualsiasi motivo.
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IN SINTESI
Secondo la Legge n. 91/1992, così come modificata dal D.L. n. 36/2025, e dalla Legge n. 74/2025, il riconoscimento o l’acquisto della cittadinanza italiana può, pertanto, avvenire:
- Per discendenza da avo italiano (Cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”)
- Per acquisto per “Beneficio di legge” (Acquisto della cittadinanza per i minori nati all’estero)
- Per riacquisto (Riacquisto della cittadinanza italiana)
- Per matrimonio/unione civile (Cittadinanza per matrimonio/unione civile)
- Per rinuncia (Rinuncia alla cittadinanza italiana)
- Per perdita (Perdita della cittadinanza italiana)
- In base alla Legge 8 marzo 2006, n. 124
Si consiglia attenta lettura del sito nelle sue varie sezioni e della normativa che regola la materia della cittadinanza italiana.
L’Autorità competente ad effettuare gli accertamenti è determinata in base al luogo di residenza. Per i residenti all’estero è l’autorità diplomatica-consolare competente per territorio.
Il Consolato Generale d’Italia a San Francisco è competente per i residenti negli Stati di: California settentrionale e centrale (eccettuate le seguenti contee di competenza del Consolato Generale d’Italia in Los Angeles (cliccare qui): San Luis Obispo; Kern; San Bernardino; Santa Barbara; Ventura; Los Angeles; Riverside; San Diego; Imperial Valley; Orange) ; Alaska; Hawaii; Idaho; Montana; Oregon; Utah; Washington; Territori americani delle isole Samoa; Territorio americano di Guam; Isole Marianne settentrionali; Atollo Johnston, Isola di Wake; Arcipelago delle isole Midway.
La trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è soggetta al pagamento di 600 euro da corrispondere con money order intestato al Consolato Generale d’Italia in San Francisco. L’importo dovrà essere in dollari USA, al cambio del trimestre in corso. Si prega di consultare la Tariffa consolare per l’importo aggiornato.
Si precisa che il pagamento è dovuto a prescindere dall’esito della richiesta.
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto ex art. 17 della Legge n. 91/1992 presentate in Consolato, sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a Euro 250, ai sensi dell’art. 9-bis della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, da corrispondere al Ministero dell’Interno, secondo le modalità indicate nelle relative sezioni di questo sito web.
Dichiarazioni di volontà di riacquisto della cittadinanza ex art. 17 della Legge n. 91/1992 sono soggette al pagamento di Euro 250 da corrispondere con money order intestato al Consolato Generale d’Italia in San Francisco. L’importo dovrà essere in dollari USA, al cambio del trimestre in corso. Si prega di consultare la Tariffa consolare per l’importo aggiornato.
IMPORTANTE, prendere visione dell’informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13) – Clicca QUI