{"id":88,"date":"2023-04-03T19:29:28","date_gmt":"2023-04-03T17:29:28","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=88"},"modified":"2023-11-17T15:05:54","modified_gmt":"2023-11-17T22:05:54","slug":"servizi-elettorali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-elettorali\/","title":{"rendered":"Servizi elettorali"},"content":{"rendered":"<p class=\"boxLevel03\"><strong>CHI PUO&#8217; VOTARE ALL&#8217;ESTERO E PER QUALI ELEZIONI<\/strong><\/p>\n<p class=\"boxLevel03\"><strong>I cittadini italiani residenti all\u2019estero e regolarmente iscritti all\u2019AIRE<\/strong>\u00a0possono esercitare il diritto di voto all\u2019estero nel luogo di residenza per:<\/p>\n<ul>\n<li>le elezioni politiche nazionali<\/li>\n<li>i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzionele<\/li>\n<li>le elezioni del Parlamento europeo<\/li>\n<li>l&#8217;elezione dei rappresentanti dei COMITES \u2013 Comitati degli italiani all\u2019estero<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il voto all\u2019estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum \u00e8 regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.<\/p>\n<p>La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. \u201cItalicum\u201d) ha stabilito che\u00a0<strong>anche i cittadini temporaneamente all\u2019estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche<\/strong>\u00a0possono chiedere al proprio Comune di votare all\u2019estero per corrispondenza. La disposizione avr\u00e0 effetto per l\u2019elezione della Camera dei Deputati dal 1\u00b0 luglio 2016, mentre \u00e8 in vigore da subito per eventuali referendum successivi alla data di entrata in vigore della legge (23 maggio 2015).<br \/>\nIl voto all\u2019estero per l\u2019elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo \u00e8 invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483).<\/p>\n<p>Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all\u2019estero che abbiano compiuto i 18 anni d\u2019et\u00e0 alla data delle elezioni, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all\u2019estero, frutto dell\u2019unificazione dell\u2019AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.<\/p>\n<p>Per favorire l\u2019aggiornamento dei dati, la Legge 459 dispone l\u2019obbligo, per gli elettori, di comunicare all\u2019Ufficio consolare i propri dati aggiornati.<\/p>\n<p><strong>COME SI VOTA ALL&#8217;ESTERO<\/strong><\/p>\n<p>Il voto dei cittadini italiani residenti all\u2019estero viene espresso per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l\u2019Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonch\u00e9 una busta grande preaffrancata recante l\u2019indirizzo dell\u2019Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalit\u00e0 del voto; il testo della Legge 459\/2001. L\u2019elettore deve spedire le schede votate all\u2019Ufficio consolare entro la data specificata nel plico. L\u2019Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.<\/p>\n<p>Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.<\/p>\n<p>Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libert\u00e0 e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.<\/p>\n<p>Anche lo svolgimento della campagna elettorale verr\u00e0 regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluder\u00e0 l\u2019esercizio del voto per corrispondenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL&#8217;ESTERO ED ISCRITTI ALL&#8217;AIRE CHE DESIDERANO VOTARE IN ITALIA<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini italiani residenti all\u2019estero non hanno l\u2019obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459 prevede infatti che l\u2019elettore possa optare per l\u2019esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui \u00e8 iscritto.<\/p>\n<p>L\u2019elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovr\u00e0 darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell\u2019anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall\u2019indizione delle elezioni. L\u2019opzione \u00e8 valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.<\/p>\n<p>Non \u00e8 previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall\u2019elettore che abbia optato per l\u2019esercizio del voto in Italia.<\/p>\n<p>Il voto in Italia resta peraltro la modalit\u00e0 obbligatoria per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese sopra citate, nonch\u00e9 per quelli residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisca, anche temporaneamente, il rispetto delle condizioni oggetto di tali intese. In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, \u00e8 previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia. A tal fine, l\u2019elettore dovr\u00e0 presentare apposita istanza al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL&#8217;ESTERO<\/strong><\/p>\n<p>Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all\u2019estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, nonch\u00e9 i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell\u2019art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all\u2019estero.<\/p>\n<p>Per partecipare al voto all\u2019estero, tali elettori dovranno &#8211; entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali &#8211; far pervenire AL COMUNE d\u2019iscrizione nelle liste elettorali un\u2019apposita opzione. E\u2019 possibile la revoca entro lo stesso termine di dieci giorni. Si ricorda che l\u2019opzione \u00e8 valida solo per il voto cui si riferisce.<\/p>\n<p>L\u2019opzione (fac-simile qui reperibile) pu\u00f2 essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall\u2019interessato (nel sito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.indicepa.gov.it\/\">www.indicepa.gov.it<\/a>\u00a0sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei Comuni italiani).<\/p>\n<p>La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d\u2019identit\u00e0 valido dell\u2019elettore, deve in ogni caso contenere l\u2019indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l\u2019indicazione dell\u2019Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l\u2019ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova &#8211; per motivi di lavoro, studio o cure mediche &#8211; in un Paese estero in cui non si \u00e8 anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si \u00e8 familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).<\/p>\n<p>La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445\/2000).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"CHI PUO&#8217; VOTARE ALL&#8217;ESTERO E PER QUALI ELEZIONI I cittadini italiani residenti all\u2019estero e regolarmente iscritti all\u2019AIRE\u00a0possono esercitare il diritto di voto all\u2019estero nel luogo di residenza per: le elezioni politiche nazionali i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzionele le elezioni del Parlamento europeo l&#8217;elezione dei rappresentanti dei COMITES \u2013 [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":59,"menu_order":9,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-88","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/88","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=88"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/88\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":428,"href":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/88\/revisions\/428"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/59"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conssanfrancisco.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=88"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}