Nel 2026 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.).
Ai sensi dell’art. 14 del DPR 395/2003, le liste possono essere presentate all’Ufficio elettorale del Consolato Generale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (da annunciare nelle prossime settimane).
Il Consolato Generale renderà disponibili appositi momenti per la sottoscrizione e l’autenticazione delle firme, secondo modalità e orari che saranno comunicati attraverso questo sito (si rimanda a una attenta lettura del paragrafo 2 (sottoscrizioni e autentiche delle firme)).
Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Com.It.Es. composti da 12 membri, come quello della circoscrizione consolare di San Francisco (D.P.R. n. 395/2003, art 14, co 2).
Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
Requisiti
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 395/2003, la candidatura non è ammessa:
- quando il candidato è minorenne;
- quando la candidatura è presentata per più liste;
- quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
- quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 395/2003, sono eleggibili i cittadini italiani:
- residenti nella circoscrizione consolare;
- candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
- iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge n. 459/2001;
- in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione
Non sono eleggibili:
- i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto;
- coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
- coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000;
- coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.Lgs. 235/2012;
- coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.
Documentazione
Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.
Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate;
- i certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione. Tali certificati sono rilasciati dall’Ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’Ufficio stesso, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (D.P.R. n. 395/2003, art. 14, co. 8);
- la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato Elettorale Circoscrizionale;
- le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale di cui al punto 2. precedente).
Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all’Ufficio elettorale del Consolato Generale, secondo modalità e orari che saranno comunicati attraverso questo sito, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.
- Sottoscrizioni e autentiche delle firme
Ai sensi della normativa vigente (Art.13, comma 1, Legge n. 286/2003), i sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Com.It.Es.. I sottoscrittori non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della sottoscrizione.
L’art. 15, comma 3, della L. n. 286/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 50.000, come nel caso della circoscrizione consolare di San Francisco.
Per ogni sottoscrittore va indicato:
- cognome;
- nome;
- luogo e la data di nascita.
Ai sensi della legislazione in vigore, le firme possono essere autenticate solo dagli Uffici consolari di I categoria (ossia, esclusivamente da questo Consolato Generale), con esclusione quindi dei Consoli Onorari. L’autentica è sempre gratuita (art. 34 del D.P.R. n. 395/2003).
Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.
Al fine di agevolare la sottoscrizione e l’autentica delle firme per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni del Comitato degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.) di San Francisco, il Consolato Generale d’Italia a San Francisco informa che sarà possibile effettuare le operazioni di autentica delle firme presso la Sede consolare nei seguenti giorni e orari:
TUTTI I GIORNI dalle ore 12:00 alle ore 14:00
È inoltre prevista la seguente apertura straordinaria:
Sabato 12 settembre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 14:00
Sabato 19 settembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Sabato 26 settembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Le operazioni si svolgeranno presso il Consolato Generale d’Italia a San Francisco, 2590 Webster Street, San Francisco, CA 94115.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Consolato all’indirizzo e-mail dedicato sanfrancisco.voto@esteri.it.
Al momento della firma, il sottoscrittore dovrà essere identificato tramite un documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità), purché munito di fotografia del titolare e rilasciato da una Pubblica Amministrazione italiana o di altri Stati.