Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni. Per informazioni al riguardo fare riferimento al menu a sinistra e cliccare su "Autocertificazione."
Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
CERTIFICATI di NASCITA, MATRIMONIO, DIVORZIO, o MORTE
- Se il certificato/l'atto È STATO RILASCIATO ALL'ESTERO, visitare la pagina web dell'ufficio Stato Civile
- Se il certificato/l'atto È STATO RILASCIATO IN ITALIA, contattare l'ufficio Stato Civile DEL COMUNE IN ITALIA dove risulta trascritto l'atto. Nel caso in cui il certificato fosse necessario per la richiesta di un documento statunitense (carta verde/permesso di soggiorno/permesso di lavoro/ecc) si suggerisce di chiedere un “estratto per copia integrale dell'atto in formato plurilingue” al fine di evitare un’eventuale traduzione del documento in inglese.Per gli indirizzi email dei Comuni italiani visitare i siti www.comuni-italiani.it oppure www.comuni.it.
CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALL'AIRE e CERTIFICATI DI RESIDENZA
Gli Uffici consolari NON possono rilasciare certificati di iscrizione all’AIRE ne' di residenza in quanto non sono titolari delle funzioni di ufficiale di anagrafe, compito che può essere assolto esclusivamente dai Comuni italiani sia per quanto riguarda l'AIRE che per quanto riguarda l'APR (Anagrafe della Popolazione Residente). Questi certificati dovranno pertanto essere richiesti direttamente al Comune di iscrizione all’AIRE. Per gli indirizzi email dei Comuni italiani pregasi visitare i siti www.comuni-italiani.it oppure www.comuni.it.
CERTIFICATI DI RIMPATRIO
Il Consolato NON rilascia certificati di rimpatrio in quanto essi vengono ora sostituiti dalle autocertificazioni. Cliccare qui per un’autocertificazione (con istruzioni) da utilizzare per l’importazione delle masserizie esenti dai diritti doganali. Per ulteriori informazioni e/o assistenza al riguardo contattare l'Ufficio Commerciale di questo Consolato Generale all'indirizzo commerciale.sanfrancisco@esteri.it.
ALTRI CERTIFICATI:
Per informazioni riguardo ad altri certificati contattare it.sanfrancisco@esteri.it.